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Ai fini della designazione del coordinatore per la progettazione e di quello per l´esecuzione dei lavori, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, la nozione di cantiere dev´essere rapportata all´opera da realizzare e la sua cessazione non è determinata da eventuali varianti in corso d´opera ma dall´effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti

Argomento: Sicurezza sui luoghi di lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., IV Sez., 12 settembre 2024, n. 34387)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“1. La Corte d’appello di […] ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale […] era stato condannato, nella qualità di coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione ed esecuzione dei lavori, per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai danni del lavoratore […], dipendente della ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un immobile […]. Nell’occorso, il lavoratore deceduto, nonostante la sospensione dei lavori appaltati, si era recato, su disposizione del […] e insieme ad altri operai, sul cantiere per ritirare attrezzi di lavoro ed era precipitato da un balcone posto al primo piano dell’edificio, privo di protezioni o parapetti e senza essere munito di cintura di sicurezza, riportando lesioni che ne cagionavano l’immediato decesso. All’, […], in particolare, si è contestato di non avere, nella suddetta qualità, predisposto il piano per la sicurezza e il coordinamento dei lavori e di non aver potuto conseguentemente pretenderne il rispetto da parte della ditta del […]. 2.La Corte d’appello […] Ha […] richiamato la piattaforma probatoria esaminata dal primo giudice […] condividendo le relative conclusioni e ritenendo dimostrata l’assenza del parapetto […]; disattendendo, sotto altro profilo, la tesi dell’insussistenza dell’obbligo di redigere il piano per la sicurezza da parte del coordinatore, stante la prevedibile presenza, anche non contemporanea, di più imprese in cantiere, avuto riguardo alla necessità di procedere in un secondo momento a lavori di impiantistica; ritenendo che l’inadempimento dell’imputato era stato macroscopico, egli avendo, con la sua condotta omissiva, sostanzialmente lasciato la sicurezza del cantiere alle sole iniziative del datore di lavoro; ritenendo dimostrato, infine, il nesso di causa tra l’omissione e l’evento, alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica. […]. 3. […]. Secondo la difesa, dall’esame dei titoli edilizi acquisiti, dalle dichiarazioni testimoniali e dalla consulenza della difesa, sarebbe emerso che su quello specifico cantiere non si erano trovate ad operare, anche non contemporaneamente, più imprese, poiché i lavori erano stati affidati alla sola ditta del [continua ..]

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